Non si applica la disciplina del raddoppio dei termini per l’accertamento poiché per le violazioni in materia di IRAP non sono previste sanzioni penali. Ciò deriva dal mancato inserimento delle violazioni relative all’imposta regionale tra le ipotesi delittuose previste dal D. Lgs. n. 74/2000 che, infatti, ricomprende solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
In base a tale principio, già più volte affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione con l’ Ordinanza del 20/05/2020 n. 9314 ha accolto il ricorso proposto dal contribuente annullando definitivamente l’avviso di accertamento IRAP impugnato, in quanto notificato oltre i termini ordinari.
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