Con l’Ordinanza n. 27830 del 2 ottobre 2023 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha richiamato un principio ormai consolidato secondo il quale il requisito dell’autonoma organizzazione si può considerare insussistente solo laddove l’avvocato si avvalga di un collaboratore con mansioni di segreteria o generiche, essendo tale ultimo soltanto il parametro rilevante, e non quelli della stabile assunzione o dell’entità dei compensi, che possono fungere, al più, da elementi di valutazione apprezzati dal giudice nel complessivo contesto delle risultanze di causa.