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Invariato il codice degli appalti: esclusioni per irregolarità anche non definitive

Data di pubblicazione: 09 Settembre 2020

Non sono stati accolti gli emendamenti proposti da maggioranza e opposizione al Ddl di conversione del “decreto semplificazioni” volti a circoscrivere gli effetti della nuova disciplina prevista dal DL 76/2020 in materia di esclusione dagli appalti per irregolarità non definitivamente accertate.

Il “decreto semplificazioni” aveva reintrodotto la facoltà per le stazioni appaltanti di escludere dalle gare le imprese per irregolarità tributarie e contributive gravi, anche se non definitive.

Gli emendamenti proposti in Senato avevano l’obiettivo di rimodulare la soglia di gravità delle violazioni e di dare rilevanza solo ai debiti effettivamente esigibili dall’amministrazione finanziario.

Le proposte emendative sono state tutte rigettate e il testo del nuovo comma 4 dell’art. 80 del Codice degli Appalti, è rimasto invariato (il testo dovrà ancora passare alla Camera ma delle modifiche sono improbabili).

Pertanto un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati, fatta salva l’ipotesi dell’impegno vincolante al pagamento delle imposte dovute.
La disposizione è sicuramente oggetto di numerose critiche di legittimità costituzionale, in primis la potenziale lesione del diritto di difesa.

Studio Mario Rossi e Associati

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