Online la Circolare n. 7/E del 28 marzo, firmata dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, nella quale vengono forniti nuovi chiarimenti per le imprese, nazionali ed estere, che intendono utilizzare l’interpello nuovi investimenti (art. 2 del Dlgs n. 147/2015 – Decreto “Internazionalizzazione”), per ottenere una risposta sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia.
La Circolare, oltre a delineare gli effetti delle recenti modifiche che dal 1° gennaio 2023 hanno ridotto la soglia di accesso a 15 milioni di euro, fornisce indicazioni operative, come ad esempio quelle sui documenti che devono essere allegati per provare la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’interpello e illustra i vantaggi collegati anche ad altri strumenti di collaborazione preventiva.
Relativamente a quest’ultimi l’Agenzia Entrate, nell’ottica di potenziare l’attrattività dello strumento, chiarisce che le richieste dei contribuenti che presentano un interpello sui nuovi investimenti e, in relazione al medesimo business plan, intendono stipulare anche accordi preventivi correlati, saranno trattate con priorità.
Infine, nella Circolare viene chiarito che i contribuenti che si adeguano alle risposte rese in sede di interpello nuovi investimenti potranno accedere al regime dell’adempimento collaborativo anche in assenza dell’importo minimo di ricavi o volume d’affari.
Tuttavia, tale possibilità è riconosciuta solo dopo che sia stata fornita di risposta a tutti i quesiti posti.