Con Circolare n. 50 del 25 marzo l’Inps ha chiarito che per i “nuovi lavoratori iscritti” al Fondo pensione dei lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività (professionistico o dilettantistico), privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, i contributi di malattia (2,22%) e di maternità (0,46%), il contributo ex CUAF (0,68%) e il contributo NASpI (1,61%) sono calcolati sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, che, per l’anno 2024 è pari a 119.650,00 euro.
Per i lavoratori sportivi “vecchi iscritti”, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 in gestioni pensionistiche obbligatorie, le medesime contribuzioni sono calcolate sulla retribuzione giornaliera, entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile diviso per 312 che, per l’anno 2024, è pari a 383,00 euro.
Pertanto, per il calcolo delle relative indennità da erogare ai lavoratori subordinati sportivi, sia per i lavoratori “vecchi iscritti” che per quelli “nuovi iscritti”, si terrà conto del massimale annuo di retribuzione assoggettata a contribuzione, riparametrato sulla base del numero dei giorni convenzionalmente considerati, ai fini dell’accredito contributivo, per anno solare (ossia 312 giorni). Tale massimale giornaliero è pari, per l’anno 2024, a 383,00 euro.