Con il messaggio 1° aprile 2020, n. 1447 l’Inps ricorda che l’erogazione del bonus asilo nido avviene in base all’effettivo sostenimento dell’onere di pagamento della retta da parte del genitore richiedente, tenuto poi a presentare i documenti giustificativi della spesa. Non è richiesta, invece, la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido (circostanza che potrebbe non essersi verificata, ad esempio, nei periodi di malattia del minore). Resta fermo, pertanto, il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, sulla base della documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa.
L’Istituto ricorda inoltre che il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ha anche previsto, in alternativa alla fruizione del congedo parentale COVID-19, la possibilità di ottenere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Ebbene, nei casi di fruizione del contributo per la frequenza dell’asilo nido non sussiste alcuna incompatibilità con la concessione del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting Il bonus asilo nido 2020 è quindi cumulabile con il bonus baby-sitting COVID-19.