L’attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che consiste nel persuadere la potenziale clientela dell’opportunità dell’acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere, se non in via del tutto marginale, la conclusione di contratti, può svolgersi sia nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato.
Diversa è invece l’attività dell’agente che, nell’ambito di un’obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve anche pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso.
Quando l’ausiliare di un’impresa farmaceutica si limiti a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, è dunque un propagandista scientifico e non un agente, la cui obbligazione tipica è al contrario l’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, consistente nell’attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente.
Così si è espressa la Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con l’Ordinanza n. 10158 del 16 aprile 2021.