La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’Ordinanza n. 8627 del 7 maggio 2020 ha ribadito che l’attività di vestizione/svestizione degli infermieri è da considerarsi come rientrante nell’orario di lavoro e, quindi, da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, ha precisato la Cassazione, è del resto in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE.