La deducibilità delle spese di sponsorizzazione si fonda sul giudizio di inerenza, intesa in senso qualitativo, come correlazione tra costi ed attività imprenditoriale nel suo complesso.
Non assume rilevanza, a tal fine, il rapporto tra costi sostenuti e ricavi, né l’omogeneità tra sponsorizzante e sponsorizzato rispetto all’attività svolta.
Lo ha chiarito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 414/4 del 2 maggio 2023, che ha riformato la decisione precedente fondata su valutazioni di carattere quantitativo, “inidonee ad escludere la correlazione dei costi dedotti con l’attività imprenditoriale complessiva”.