Con la Nota dell’ Ispettorato del Lavoro n. 7959/2021 sono fornite indicazioni operative e chiarimenti dell’ispettorato nazionale del lavoro sulla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato oltre i 12 mes.
Con il D.L. n. 73/2021 sono state introdotte con l’art. 41 bis, importanti modifiche alla disciplina delle causali concesse dalla normativa per protrarre il contratto di lavoro a tempo determinato oltre 12 mesi.
L’art. 41 bis del D.L. n 73/2021 demanda alla contrattazione collettiva di cui con cui si intendono ” i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”) la possibilità di definire nel dettaglio particolari esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, fermo restando la durata massima del contratto a tempo determinato di 24 mesi.
Affinchè i contratti collettivi possano pertanto integrare le causali per le quali sia possibile prorogare oltre 12 mesi il contratto di lavoro a tempo determinato, vanno rispettate le indicazioni fornite dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che pone particolare attenzione sul fatto che i contratti collettivi nazionali debbano individuare ipotesi concrete, a differenza delle generiche affermazioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo.
Con l’art. 41 bis è stato inoltre inserito un nuovo comma 1.1 all’art. 19, il quale enuncia che “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.
Viene inoltre prevista la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva solo fino alla data del 30 settembre 2022. E’ stato chiarito, che con il termine del 30 settembre 2022 ci si riferisce alla formalizzazione del contratto, il quale potrebbe anche prevedere una durata del rapporto superiore a tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Pertanto, successivamente al 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a tempo determinato che superi 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19, altrimenti, in sede di rinnovi e proroghe, che richiamano solamente il comma 1 dell’art. 19, senza riferirsi al nuovo comma 1.1 sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato in virtù delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche in data successiva al 30 settembre 2022.
(Fonti normative: Nota Ispettorato del Lavoro n. 7959/2021, D.L. n. 73/2021)