Con Circolare n. 115 del 13 ottobre 2022 l'Inps fornisce chiarimenti in merito all'indennità una tantum dell'importo di 550 euro per l'anno 2022, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, ai senti dell’articolo 2-bis del decreto Aiuti.
L'indennità, in particolare, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.
La Circolare precisa che, il suddetto requisito, si intende soddisfatto qualora il lavoratore – nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2021 – possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno 1 mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a 7 settimane e non superiore a 20 settimane.
Ulteriore requisito di accesso all'indennità una tantum è che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente – diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale – né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Inoltre, non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda.
I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum, dovranno presentare domanda all’INPS entro lil 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
In alternativa al portale, l’indennità può essere richiesta:
- tramite il servizio di Contact Center Multicanale;
- attraverso gli Istituti di Patronato.