Nella Circolare n. 19/E del 10 ottobre, relativa all’indennità di 100 euro prevista per quest’anno dal Decreto Omnibus e destinata ai lavoratori dipendenti (c.d. Bonus “Natale”), l’Agenzia delle Entrate chiarisce in merito agli adempimenti che spettano sia al datore di lavoro che al lavoratore.
Il primo, come sostituto d’imposta, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore dipendente, il quale è tenuto ad attestare per iscritto di avervi diritto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, deve presentare all’ultimo datore di lavoro, quindi a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, anche le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità sarà erogata dal datore di lavoro individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.
Le somme erogate sono recuperate dal datore di lavoro sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, utilizzando il modello F24, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Successivamente all’erogazione, il datore di lavoro verifica in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.