Nel corso di un’indagine penale, l’accesso delle autorità pubbliche ai dati personali conservati in un telefono cellulare, al fine del loro trattamento, non è limitato ai casi di lotta contro la criminalità grave.
Tale accesso deve essere giustificato in ciascun caso e limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato, a seconda della natura dei reati perseguiti e dei dati personali ai quali si intende accedere.
Le autorità di polizia non possono procurarsi, autonomamente e senza l’autorizzazione preventiva di un organo giudiziario, nel corso di un’indagine penale, l’accesso completo e non controllato a tutti i dati conservati in un telefono cellulare, qualora questi consentano di ricavare un profilo preciso della vita privata di una persona.
Inoltre, il titolare di un telefono cellulare deve essere informato del trattamento dei dati personali in esso conservati eventualmente effettuato dalle autorità competenti, nei tempi e nei modi necessari al fine di garantire l’esercizio effettivo del suo diritto a un ricorso giurisdizionale contro l’eventuale violazione dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2016/680.
A queste conclusioni è giunta Corte di Giustizia UE, nella Causa C?548/21, del 4 ottobre 2024.