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Incentivi per le aggregazioni aziendali

Data di pubblicazione: 08 Marzo 2021

PREMESSA E SINTESI

L’art.1 della L. 178/2020, commi da 233 a 243 ha introdotto un incentivo alle operazioni di aggregazione aziendale deliberate nell’anno 2021 che consente la trasformazione delle imposte anticipate (di seguito DTA) in credito d’imposta. Analogamente l’art. 11 del DL 34/2019 prevede un ulteriore incentivo alle operazioni di aggregazione aziendale che consiste nella possibilità di dedurre attraverso gli ammortamenti, i maggiori valori iscritti contabilmente emergenti da una perizia giurata di stima.

Qui di seguito si illustrano i contenuti salienti delle due agevolazioni
 

AMBITO OGGETTIVO ART 1 DL 178/2020

L’art. 1 della L. 178.2000 ai commi da 233 a 243 ha introdotto un incentivo alle operazioni di fusione, scissione e conferimento, lo stesso consiste nella possibilità di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate che si riferiscono a:
Perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria;
Eccedenze ace maturate fino al periodo d’imposta precedente a quelle in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria;
 

AMBITO SOGGETTIVO ART. 1 DL 178/2020

Le società facenti parte dell’operazione devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell’operazione e, nei due anni precedenti:

  1. non devono far parte dello stesso gruppo societario;
  2. non devono in ogni caso essere legate da un rapporto di partecipazione > 20% o controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, ai sensi dell’art. 2359 c. 1 n. 1) c.c.

Sono, inoltre, escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza;

In deroga a quanto sopra, la normativa in parola trova applicazione anche con riferimento ai soggetti tra i quali:

sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c. 1 n. 1) c.c., se

  • il suddetto controllo sia stato acquisito attraverso operazioni, diverse da quelle di fusione, scissione o conferimento, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 a condizione che entro un anno dalla data di detta acquisizione abbia efficacia giuridica una delle operazioni di aggregazioni sopra citate.

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE ART. 1 DL 178/2020

Il credito d’imposta massimo ottenibile è pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti all’operazione senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore.

La trasformazione delle imposte anticipate (di seguito anche DTA) in credito d’imposta  avviene:

  • Per ¼ alla data di efficacia giuridica dell’operazione;
  • Per ¾ al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione;

L’efficacia della trasformazione è altresì subordinata al pagamento di una commissione del 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.

La commissione è deducibile per cassa ai fini delle imposte dirette e deve essere versata in due transches, precisamente per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell’operazione e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo.

Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione:

  1. non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84 Tuir, relative alle DTA complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 dell’articolo 1 L. 178/2020;
  2. non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze ACE di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 dell’articolo 1 L. 178/2020.

Specifiche disposizioni sono previste in caso di conferimento d’azienda,  considerato che in tal caso è disposto che le perdite fiscali del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporazione di cui all’art. 172 co.7, Tuir; a tal fine è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501 – quater commi 1 e 2, cod. civ.

Allo scopo di rendere più chiara l’applicazione dell’agevolazione in esame si consideri il seguente esempio:

  • Si prenda il caso di una fusione tra la società A (incorporante con un valore di attivo pari a 8 mln di Euro e società B (incorporata, con un valore dell’attivo pari a 2,1 mln di euro);
  • Si assuma altresì un ammontare delle perdite riportabili in capo ad A post fusione pari a 1 mln;
  • In tale ipotesi, il valore DTA teoriche è pari ad € 240.000 (1mln*24%), utilizzabile nel limite massimo del 2% dell’attivo di B (determinato escludendo il valore dell’attivo di A), pari a 42.000 (2,1 mln*2%).
  • Tale ultimo valore rappresenta il credito d’imposta utilizzabile, su quale calcolare la commissione dovuta pari a 10.500

Nella Tabella qui di seguito esposta vengono riassunti i dati principali dell’esempio sopraesposto:

Attivo Società A (incorporante)

€ 8 mln

Attivo Società B (incorporata)

€ 2,1 mln

DTA”teoriche”

€ 1 mln*24% = € 240.000

Limite DTA trasformabili

€ 2,1 mln*2%= € 42.000

DTA effettivamente trasformabili

€ 42.000

Perdite da annullare

€ 42.000/0,24 = € 175.000

Commissione dovuta

€ 42.000*25%= 10.500

CARATTERISTICHE INCENTIVO AGGREGAZIONI AZIENDALI EX ART. 11 DL 34/2019

Come già anticipato in premessa, questa norma a differenza della precedente riguarda le operazioni di fusione, scissione e conferimento realizzate nel periodo intercorrente tra il 01/05/2019 e il 31/12/2022.
La norma prevede la possibilità di dedursi attraverso gli ammortamenti i maggiori valori iscritti contabilmente emergenti da una perizia giurata di stima.

A tal fine occorre distinguere:

  • fino ad un valore <=  di 5 mln  euro, si può beneficiare gratuitamente di un costo fiscalmente riconosciuto, quindi deducibile sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, a partire dall’esercizio successivo a quello nel quale l’operazione di aggregazione si è perfezionata;
  • Per un valore >= 5 mln euro, possibilità di affrancare la parte eccedente la franchigia pagando un’imposta sostitutiva così calcolata (partendo da zero da 5,001 mln di euro):

1. 12% sulla parte dei maggiori valori <= a € 5 mln;

2. 14% sulla parte che > € 5,001 mln e <= €10 mln;

3. 16% sulla parte che > € 10,1 mln.

RICONOSCIMENTO FISCALE DEI MAGGIORI VALORI INCENTIVO AGGREGAZIONI AZIENDALI EX ART. 11 DL 34/2019

I casi di aggregazione contemplati dalla norma sono i seguenti:

  1. Mediante fusione o scissione, nel riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio che si genera per effetto della fusione o della scissione;
  2. nel caso di aggregazione mediante conferimento d’azienda ex art. 176 del TUIR, nel riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nella contabilità del soggetto conferitario, rispetto ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al conferente
     

VINCOLI INDEROGABILI PER IL RICONOSCIMENTO FISCALE GRATUITO DEI MAGGIORI VALORI INCENTIVO AGGREGAZIONI AZIENDALI EX ART. 11 DL 34/2019

I vincoli affinché si possa accedere al beneficio sono i seguenti:

  1. Il soggetto che risulta dall’operazione aggregativa deve essere una società di capitali (SRL, SPA, SAPA o cooperativa). Diversamente, il soggetto di partenza può avere qualunque forma giuridica.
  2. Le società coinvolte devono dimostrare di essere state operative nei 24 mesi precedenti l’operazione di aggregazione
  3. Indipendenza dei soggetti che vengono coinvolti nell’operazione. Il bonus non spetta se:
  1. Sono società diverse ma controllate dalla stessa persona o da familiari e affini;
  2. Le compagini sociali sono quasi identiche
  3. Esiste la riconducibilità del pacchetto di controllo ai medesimi soggetti;
  4. Esiste una precedente associazione in partecipazione tra i soggetti coinvolti nell’operazione

CASI DI DECADENZA DAL BENEFICIO EX ART. 11 DL 34/2019

I casi di decadenza dal beneficio si realizzano alternativamente nei seguenti casi:

  • Cessione dei beni agevolati nei quattro periodi successivi a quello dell’operazione di aggregazione;
  • Operazioni straordinarie compiuta dalla risultante dell’operazione straordinaria nei quattro esercizi successivi all’aggregazione

Autore: Dott. Giuseppe Giove

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