La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20864 del 30.09.2020 chiarisce che non è possibile la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione al provvedimento di irrogazione sanzioni.
La procedura di irrogazione delle sanzioni è contemplata, con riferimento a tutti i tributi (cfr. Cass. n. 20938 del 13/09/2013), dall’art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e prevede la notifica al trasgressore ed agli eventuali coobbligati, dell’atto di contestazione, da parte dell’ufficio o dell’ente competente, laddove la sanzione non sia stata irrogata contestualmente all’avviso di accertamento (art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997).
Entro il termine di proposizione del ricorso, il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono decidere: a) di addivenire alla definizione agevolata della controversia, pagando un importo pari ad un terzo della misura indicata, con conseguente esclusione anche delle sanzioni accessorie (art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997); b) di presentare deduzioni difensive all’atto di contestazione delle sanzioni, al fine di provocare un provvedimento dell’ufficio o dell’ente competente, che può accogliere le deduzioni o irrogare le sanzioni con atto motivato anche in merito al mancato accoglimento delle deduzioni medesime (art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997), atto impugnabile davanti alla competente commissione tributaria; c) di impugnare senz’altro, davanti alla competente commissione tributaria, l’atto di contestazione sanzioni, il quale si trasforma ex lege in provvedimento d’irrogazione delle stesse (art. 16, comma 4, e art. 18 del d.lgs. n. 472 del 1997).
Nel caso affrontato dalla Corte il contribuente ha impugnato separatamente l’atto di contestazione delle sanzioni per cui è controversia nonché l’avviso di accertamento al quale le sanzioni si riferiscono, proponendo, in entrambi i casi, istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la quale sospende per novanta giorni il termine per l’impugnazione (comma 3).
Tuttavia il procedimento per irrogazione delle sanzioni e il procedimento di accertamento del tributo sono del tutto autonomi (Cass. n. 17529 del 12/10/2012; Cass. n. 10778 del 25/05/2015), tanto che il primo non postula affatto la definitività del secondo (Cass. n. 20938 del 2013, cit.), e sono soggetti, pertanto, ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile.
Il procedimento di irrogazione e definizione delle sanzioni è regolato, come si è detto, esclusivamente dagli artt. 16-18 del d.lgs. n. 472 del 1997, sicché allo stesso non trova applicazione il diverso istituto dell’accertamento con adesione (Cass. n. 12748 del 23/05/2018, in motivazione) previsto dal d.lgs. n. 218 del 1997 unicamente per gli avvisi di accertamento e per gli avvisi di rettifica.
Né in relazione all’acclarata autonomia dei due procedimenti, può ritenersi che l’istanza di accertamento per adesione proposta nei confronti dell’avviso di accertamento produca i suoi effetti anche con riferimento all’impugnazione dell’atto di contestazione delle sanzioni.
La Suprema Corte perviene quindi al seguente principio di diritto: «il procedimento per irrogazione delle sanzioni è del tutto autonomo rispetto al procedimento di accertamento dei tributi e allo stesso trovano applicazione unicamente gli artt. 16-18 del d.lgs. n. 472 del 1997; ne consegue che l’istituto dell’accertamento per adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non trova applicazione nel caso di atto di contestazione sanzioni, anche se emesso contestualmente ad un avviso di accertamento relativo ai tributi cui le sanzioni si riferiscano, sicché l’eventuale proposizione dell’istanza non sospende il termine per la sua impugnazione».
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