Con Circolare n. 31 del 10 ottobre l’Inail fonrisce indicazioni operative relative all’applicazione del nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024, in materia di sanzioni civili per le omissioni e le evasioni contributive, alla luce delle modifiche apportate all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della L. n. 388/2000 da parte dell’articolo 30, commi da 1 a 4, del Dl n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 56/2024.
Tali modifiche prevedono:
- per le omissioni contributive, come il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, l’applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori;
- per le spontanee regolarizzazioni di evasioni contributive (come la denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi), l’applicazione di una sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 7,5 punti se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia. Questo regime si aggiunge a quello già previsto per i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla denuncia, ai quali si applica la sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale l’applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole è subordinata al versamento della prima rata;
- per le situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, a seconda che l’ammontare del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie oppure sia connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, si applica rispettivamente la sanzione civile per omissione o quella per evasione, ridotte del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione;
- nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti soltanto gli interessi legali se il versamento dei contributi o premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;
- per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, è stata aggiornata la disposizione che consente ai Consigli di amministrazione degli enti impositori di fissare i relativi criteri e modalità nelle ipotesi previste dalla norma, sempre sulla base di apposite direttive dei Ministeri vigilanti.
Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l’applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente.
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