In Gazzetta Ufficiale la Legge 22 gennaio 2024, n. 6 recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 8 febbraio, prevede un inasprimento delle sanzioni per chi provoca danni a beni culturali o paesaggistici.
Più in dettaglio, ferme le sanzioni penali applicabili:
- chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.
- chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destini i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.
Il testo modifica inoltre gli articoli 635 e 639 del codice penale. Prevista la reclusione da 1 a 5 anni e con multa fino a 10.000 euro per chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Se il danneggiamento avviene in musei, pinacoteche o gallerie si applica la pena della reclusione da 1 a 6 mesi e della multa da 300 a 1.000 euro.