La delibera di sospensione dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza non ha natura disciplinare ma amministrativa (art. 29, co. 6, L. n. 247/2012), sicché non trova applicazione la norma (riguardante, appunto, il procedimento disciplinare) che consente all’incolpato di proporre personalmente ricorso al CNF anche se non è iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori.
Questo il principio espresso dal CNF nella sentenza n. 158 del 7 dicembre 2019, tramite la quale, in applicazione del principio di cui in massima, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto proposta dal ricorrente, non cassazionista, in proprio.