Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una ipotesi di “scarto” della trasmissione, in un giorno festivo, di un modello F24 con il quale il contribuente aveva portato in compensazione la somma derivante dall’utilizzo di un credito agevolativo (Superbonus).
Secondo la CGT padovana (sentenza n. 319/1 del 9 settembre 2024), infatti, la cosiddetta comunicazione di “scarto” relativa all’utilizzo dei bonus edilizi, rappresenta un atto impugnabile ai sensi dell’art. 19, lett. h), del D. Lgs. n. 546/1992, in quanto, di fatto, impedisce al contribuente di beneficiare di un’agevolazione precedentemente ottenuta.