Il Dl n.119/2018 ha introdotto, all’articolo 1 del Dl n. 127/2015, il comma 6-quater, concernente specifiche disposizioni per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità (come società che forniscono energia elettrica, acqua, o gas), di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.
Con Provvedimento n. 527125 del 28 dicembre 2018 l’Agenzia Entrate, in attuazione del citato comma 6-quater, ha previsto che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunichino all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali, che possono essere utilizzati, al posto del codice fiscale, per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio. La comunicazione, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, deve essere trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi.
Con l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori ed di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi univoci contrattuali, con il recente Provvedimento del 27 giugno l’Agenzia delle Entrate stabilisce che la comunicazione sia effettuata esclusivamente tramite il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, la cui data di attivazione sarà resa nota sul sito della stessa Agenzia.