Con il Messaggio n. 4353 del 19 novembre 2020 l'Inps fornisce ulteriori chiarimenti circa l'esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agricole e agrituristiche, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
L'Istituto evidenzia che la la sospensione dei pagamenti relativi alla suddetta contribuzione comporta che, in attesa del rilascio da parte dell’INPS del modulo per la domanda di esonero e fino alla definizione delle relative procedure, l’assenza del versamento non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva dei soggetti identificati con i codici Ateco indicati nel messaggio e confermati nell’elenco in esso allegato.
Per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva la stessa circostanza comporta l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo per la richiesta di esonero.
In entrambi i casi, spiega l'Inps, dopo il rilascio del modulo, ai fini della regolarità del periodo interessato dalla sospensione o ai fini dell’esclusione dell’esposizione debitoria dalla rateazione, il contribuente dovrà procedere all’immediata presentazione dell’istanza di esonero per consentire la verifica della conformità del codice Ateco.