"I poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. Discende da tale principio che anche l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. La convenzione che, benché trascritta, conceda al proprietario del fondo confinante il diritto di mantenere l'opera a distanza non legale ricevendo dal predetto un corrispettivo, fatta salva la revoca in caso di vendita, ha natura personale sicché il concedente può agire per il rispetto delle distanze legali nei confronti del terzo acquirente e l'azione è imprescrittibile".
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 2 Civile, con l'Ordinanza n. 15142 del 31 maggio 2021.