Con Circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate illustra, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, il trattamento fiscale del “legato di genere”, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), che deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.
L’ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di denaro (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.
Ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, spiega l’Agenzia, in sede di liquidazione dell’imposta di successione il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
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