Appartengono alla giurisdizione del giudice tributario le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno, nel caso in cui la contestazione involga l’omesso o parziale versamento (o “riversamento”) dell’imposta.
Appartengono, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui le disposizioni violate siano rivolte ad assicurare l’efficacia del sistema telematico dell’imposta medesima, attraverso la previsione di obblighi procedurali afferenti alle modalità di accreditamento delle strutture e di trasmissione della dichiarazione giornaliera dell’identità di chi vi ha soggiornato.
A chiarirlo le Sezioni Unite Civili di Cassazione, nell’Ordinanza n. 22891 del 18 agosto 2024.