Per quanto attiene alle modalità di recupero dell’imposta di bollo virtuale, corrisposta da una società per l’annualità 2021, gli importi versati possono essere chiesti a rimborso mediante apposita istanza, da presentarsi entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell’articolo 37 del D.P.R. n. 642/1972. Tale imposta, invece, non può essere compensata con i versamenti dell’imposta di bollo da effettuare nel 2022.
In assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa “a favore” non può trovare applicazione ai fini dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia Entrate nella Risposta ad interpello n. 350 del 19 giugno.