L’articolo 12-novies del Decreto Crescita 2019 prevede che l’Agenzia delle entrate, con procedure automatizzate, integri le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, comunichi al cedente/prestatore l’ammontare dell’imposta e della sanzione amministrativa dovuta, oltre agli interessi.
Con il Provvedimento del 4 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite lo SDI, e indica le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato.
In particolare con il nuovo servizio l'Agenzia mette a disposizione, ad ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi contenenti gli elementi identificativi:
- delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo
- delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta.
I dati vengono resi disponibili mediante servizi web esposti nell’area riservata del contribuente.