L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2021 deve essere versata entro martedì 16 marzo 2022.
È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:
- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via).
Il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Ne consegue che il versamento del saldo IVA 2021 potrà essere effettuato entro:
- il 16 marzo 2022, senza maggiorazione;
- il 30 giugno 2022 maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- il 22 agosto 2022 (il 31 luglio cade di domenica, il 2 agosto cade in sospensione dei termini di pagamento, il 20 agosto cade di sabato), maggiorando le somme da versare al 30 giugno dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
In tutti i casi il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – IVA annuale saldo.