Con la sentenza del 14/05/2020 N. 772 LA COMM. TRIB. REG. PER LA LOMBARDIA riconosce che ai fini dell’imposta di registro per l’accertamento dell’effettivo valore del ramo d’azienda ceduto, è preferibile l’utilizzo della metodologia finanziaria e prospettica rispetto al metodo reddituale-patrimoniale. Nel caso di specie, dunque, la CTR lombarda rigetta le ragioni addotte dall’Ente impositore a sostegno dell’appello. Spiegano i giudici che il valore indicato dal contribuente è attendibile perché il tipo di attività svolta dall’azienda ceduta rappresenta un business con una notevole contrazione nel mercato di riferimento.
Inadatta è quindi la scelta di un metodo di accertamento totalmente incentrato sul dato storico della redditualità pregressa perché non più riproducibile nel futuro.
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