Il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 – Codice del Terzo Settore – ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia civilistica e fiscale, definendo gli Enti, che fanno parte del Terzo Settore, in modo organico e omogeneo Gli Enti del Terzo Settore (ETS)
Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
- le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
- le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
- gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
- le reti associative (artt. 41 e ss.);
- le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
- le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
- gli enti religiosi riconosciuti, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.
In questo articolo ci occuperemo in particolare delle imprese sociali e delle organizzazioni di volontariato.
LE IMPRESE SOCIALI
Definizione
Ai sensi del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, modificato dal Decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018, ed in attuazione della Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016, possono acquisire la qualifica di impresa sociale:
- tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività;
- le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Ad esse le disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.
Diversamente non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati;
Agli enti religiosi , civilmente riconosciuti, le norme del D.lgs. n. 112/2017 si applicano a particolari condizioni
Adempimenti delle imprese sociali
Deposito atti presso il Registro delle Imprese
L’impresa sociale è costituita con atto pubblico e il relativo atto costitutivo deve indicare il carattere sociale dell’impresa in conformità alle norme del D.lgs. n 112/2017, con particolare riferimento all’oggetto sociale e l’assenza dello scopo di lucro.
Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa devono essere depositati presso l’Ufficio del Registro delle imprese per l’iscrizione in apposita sezione, nel termine di trenta giorni dal relativo compimento.
Presso il medesimo Registro devono essere depositati il bilancio di esercizio (art. 9 d.lgs. 112/2017) e il bilancio sociale.
LE COOPERATIVE SOCIALI
Le cooperative sociali, secondo le disposizioni della Legge 381/91 che le ha istituite, sono imprese che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità’ alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività’ diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Alle cooperative sociali si applicano , in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
Tipologia di soci
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non puo’ superare la meta’ del numero complessivo dei soci.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Persone svantaggiate
Nelle cooperative sociali si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47- bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
Soci persone giuridiche
Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Tutti gli Enti del terzo settore possono avvalersi di volontari, ma le Odv e le Associazioni di Promozione Sociale sono gli enti che, per lo svolgimento delle loro attività, se ne devono avvalere in modo prevalente. La principale differenza tra Odv e Aps è che la prima non può svolgere attività né esclusiva né prevalente a favore dei propri associati. Fatta eccezione per gli aspetti di seguito specificati, le Odv fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.
Caratteristiche principali
La Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Odv. Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Trascorso tale termine, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts.
Se un ente si costituisce con un numero di associati inferiore a quello riportato in precedenza, e nel tempo la composizione numerica viene incrementata, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Odv è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto (quindi con le maggioranze tipiche dell’assemblea straordinaria) ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella stessa delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Odv ai sensi della normativa vigente e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.
La base associativa può essere costituita anche da Ets o da altri enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.
Attività
Le Odv, come tutti gli Ets, devono svolgere attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente.
Possono poi svolgere:
- attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- attività di raccolta fondi in generale;
- attività di raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione; somministrazione di alimenti
e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.
Volontariato e lavoro
Le Odv devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.
Le considerazioni sono frutto esclusivo demodo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.l pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.