Commercialisti e consulenti del lavoro

Consulenza specializzata al servizio del cliente

Il terzo settore

Data di pubblicazione: 04 Febbraio 2021

Il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 – Codice del Terzo Settore  – ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia civilistica e fiscale, definendo gli Enti, che fanno parte del Terzo Settore, in modo organico e omogeneo  Gli Enti del Terzo Settore (ETS)

Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40);
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
  • gli enti religiosi riconosciuti, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.

In questo articolo ci occuperemo in particolare delle imprese sociali e delle organizzazioni di volontariato.
 

LE IMPRESE SOCIALI

Definizione

Ai sensi del Decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017,  modificato dal Decreto legislativo n. 95 del 20 luglio 2018, ed in attuazione della Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016, possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

  • tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività;
  • le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Ad esse le disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili.   

Diversamente non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati;

Agli enti religiosi , civilmente riconosciuti, le norme del D.lgs. n. 112/2017 si applicano a particolari condizioni

Adempimenti delle imprese sociali

Deposito atti presso il Registro delle Imprese

L’impresa sociale è costituita con atto pubblico e il relativo atto costitutivo deve indicare il carattere sociale dell’impresa in conformità alle norme del D.lgs. n 112/2017, con particolare riferimento all’oggetto sociale e l’assenza dello scopo di lucro.

Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi all’impresa devono essere depositati presso l’Ufficio del Registro delle imprese per l’iscrizione in apposita sezione, nel termine di trenta giorni dal relativo compimento.

Presso il medesimo Registro devono essere depositati il bilancio di esercizio (art. 9 d.lgs. 112/2017) e il bilancio sociale.
 

LE COOPERATIVE SOCIALI 

Le cooperative sociali, secondo le disposizioni della Legge 381/91 che le ha istituite, sono imprese che hanno lo scopo di perseguire  l’interesse generale della comunità’ alla  promozione  umana  e  all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività’ diverse -agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo  di persone svantaggiate.

Alle cooperative sociali si applicano , in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
 

Tipologia di soci

Oltre ai soci previsti dalla normativa  vigente,  gli statuti delle cooperative sociali  possono  prevedere  la  presenza  di  soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.  I soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del  libro dei soci. Il loro numero  non  puo’  superare  la  meta’  del  numero complessivo dei soci.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi  e  le norme di legge in materia  di  lavoro  subordinato  ed  autonomo,  ad eccezione  delle  norme  in  materia  di  assicurazione  contro   gli infortuni sul lavoro e le malattie  professionali.
 

Persone svantaggiate

Nelle cooperative sociali si  considerano  persone  svantaggiate  gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex  degenti  di  istituti psichiatrici,   i   soggetti   in   trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, gli alcolisti,  i  minori  in  età  lavorativa  in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47- bis,  47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354,  come  modificati  dalla legge 10  ottobre  1986,  n.  663.  Si  considerano  inoltre  persone svantaggiate i soggetti  indicati  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con  il  Ministro  per  gli  affari  sociali, sentita  la  commissione  centrale  per  le   cooperative   istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.  Le persone svantaggiate devono  costituire almeno il trenta  per  cento  dei  lavoratori  della  cooperativa  e, compatibilmente con il loro  stato  soggettivo,  essere  socie  della cooperativa  stessa.  La  condizione  di  persona  svantaggiata  deve risultare    da  documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Le aliquote complessive della contribuzione per  l’assicurazione obbligatoria  previdenziale ed assistenziale dovute dalle  cooperative sociali, relativamente alla  retribuzione  corrisposta  alle  persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.
 

Soci persone giuridiche

Possono  essere  ammesse  come  soci  delle  cooperative  sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti  sia  previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
 

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Le organizzazioni di volontariato (Odv) sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o meno, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi,  avvalendosi in modo preminente  dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tutti gli Enti del terzo settore possono avvalersi di volontari, ma le Odv e le Associazioni di Promozione Sociale sono gli enti che,  per lo svolgimento delle loro attività, se ne devono avvalere in modo prevalente. La principale differenza tra Odv e Aps è che la prima non può svolgere attività né esclusiva né prevalente a favore dei propri associati. Fatta eccezione per gli aspetti di seguito specificati, le Odv fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.

Caratteristiche principali

La  Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Odv. Se questo requisito viene meno, entro un anno è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Trascorso tale termine, l’ente viene direttamente cancellato dal Runts.

Se un ente si costituisce con un numero di associati inferiore a quello riportato in precedenza, e nel tempo la composizione numerica viene incrementata, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Odv è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto (quindi con le maggioranze tipiche dell’assemblea straordinaria) ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella stessa delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Odv ai sensi della normativa vigente e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

La base associativa può essere costituita anche da Ets o da altri enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Odv.
 

Attività

Le Odv, come tutti gli Ets, devono svolgere attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente.

Possono poi svolgere:

  • attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  • attività di raccolta fondi in generale;
  • attività di raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione; somministrazione di alimenti

e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

  • gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.
     

Volontariato e lavoro

Le Odv devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.

Le considerazioni sono frutto esclusivo demodo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.l pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Autore: Rag. Paola Chistoni

Studio Mario Rossi e Associati

Via Gregorio X, 46
29121 Piacenza (PC)
Tel: 0523-12345678 - Fax: 0523-87654321

Via Gregorio X, 46
29121 Piacenza (PC)
Tel: 0523-12345678 - Fax: 0523-87654321

Via Gregorio X, 46
29121 Piacenza (PC)
Tel: 0523-12345678 - Fax: 0523-87654321

P.IVA: 01234567890