Legittimo il comportamento dell’ufficio, che ha determinato il valore sulla base della sua natura con riferimento al momento in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi.
Il valore degli immobili da considerare ai fini del pagamento dell’imposta di registro deve essere determinato tenendo conto della natura del bene alla data dell’atto, senza che abbiano rilievo le successive vicende giudiziarie relative al medesimo bene.
Questo è il principio sancito dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 561 del 15 gennaio 2020.