Quando l’amministrazione si rivolge solo al professionista che ha registrato l’atto, è lui l’unico legittimato a contestare la maggiore pretesa e aspirare alla restituzione di quanto versato in più.
Se un notaio paga un avviso di liquidazione emesso dall’ufficio in relazione a un atto da lui registrato con modalità telematiche, le parti non sono legittimate a chiedere il rimborso delle somme versate dal notaio stesso. Questo principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2165 del 30 gennaio 2020.