La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l'Ordinanza n. 3676 del 12 febbraio 2021 ha ribadito il principio secondo cui il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al tribunale in sede di appello "neppure a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 247 del 2012 che, all'art. 41, comma 12, ne ammette l'attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità del "dominus" avvocato".