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Il pagamento del debito all’agente non “perfeziona” il condono

Data di pubblicazione: 18 Marzo 2022

La prova che la partita con il Fisco è ancora aperta è il rimborso al contribuente, visto che in caso di sanatoria, per le annualità interessate, sono azzerati rimborsi e ulteriori pretese tributarie.

Ai fini del perfezionamento della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione non basta il semplice pagamento, ma occorre l’attestazione di estinzione del debito rilasciata dall’agente stesso, fermo restando, in caso di contestazione, l’onere del contribuente di fornire la prova circa la validità del pagamento.
Questo il principio desumibile dalla ordinanza della Corte di cassazione. n. 1222 del 17 gennaio 2022.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/pagamento-del-debito-allagente-non-perfeziona-condono

Studio Mario Rossi e Associati

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