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Il litisconsorzio necessario può essere sostanziale oppure processuale

Data di pubblicazione: 05 Novembre 2020

Con una interessante ordinanza, la n. 24402 del 03.11.2020 la Corte di Cassazione precisa il concetto di litispendenza tra Agenzia Entrate e Agente della Riscossione nel caso di impugnazione di una cartella di pagamento.

Secondo la Cassazione il concetto di "causa inscindibile" di cui all’art. 331 c.p.c. va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass., 30 ottobre 2018, n. 27616; Cass., 27 maggio 2015, n. 10934, proprio in un caso in cui l’appello era stato proposto solo nei confronti dell’Agenzia, ma non della concessionaria, che aveva però partecipato al giudizio di primo grado; Cass., 22 gennaio 1998, n. 567).

Si è chiarito che, qualora il contribuente abbia presentato ricorso contro l’atto esattivo, eccependo vizi imputabili sia all’Agenzia delle entrate (assenza della pretesa impositiva) che all’Agente della riscossione (vizi della cartella) e le parti abbiano tutte partecipato al giudizio di primo grado, in appello si configura il c.d. "litisconsorzio processuale", con applicazione dell’art. 331 c.p.c. (Cass., sez. V, 23 dicembre 2019, n. 34277; Cass., sez. V, 4 aprile 2018, n. 9295;Cass., 8 novembre 2017, n. 26433).

Tale forma di litisconsorzio processuale, che colora di "inscindibilità" le cause in appello ex art. 331 c.p.c., ricorre, però, anche quando l’impugnazione del contribuente abbia ad oggetto solo vizi della cartella o solo ragioni che attengono alla pretesa tributaria sostanziale, senza la necessità che siano presenti entrambe le tipologie di vizi, al fine di impedire la formazione di giudicati contrastanti in ordine alla "stessa materia" e fra le "medesime parti" del giudizio.

Tuttavia, come previsto dall’art. 331 c.p.c., la mancata impugnazione della sentenza, pronunciata tra più parti in causa inscindibile, nei confronti non di tutte le parti, ma solo nei confronti di una (o più), non determina l’inammissibilità del gravame, ma l’ordine del giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa.
Il ricorso in appello, nella specie, è stato proposto correttamente solo nei confronti della Agenzia delle entrate, mentre era invalida la notifica alla concessionaria, ed il mancato ordine da parte della Commissione regionale di integrazione del contraddittorio nei confronti della seconda, che è stata pretermessa, non comporta l’inammissibilità del gravame, allorché la parte pretermessa non si sia comunque costituita nel relativo giudizio, dato che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, per il mancato ordine, determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass., sez.un., 20 marzo 2019, n. 7927; Cass., n. 10934/2015; Cass., n. 8854/2007; Cass., n. 1789/04; Cass., n. 11154/03; Cass. n. 13695/01; Cass., n. 5568/97).
La sentenza della CTR Campania è quindi stata cassata e disposto il rinvio alla medesima CTR in altra composizione.

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