L’alcool etilico rubato alla distilleria ma ancora in “circolazione” e, quindi, vendibile non rientra tra i casi specifici di ammanchi per cui la normativa prevede l’abbuono dell’imposta.
Il deposito fiscale autorizzato è obbligato al pagamento dell’accisa anche sui prodotti di cui ha subito un furto, infatti il venir meno della disponibilità del bene non impedisce il suo ingresso nel circuito commerciale come avviene, invece, nel caso di distruzione o dispersione del prodotto stesso. È quanto chiarisce la sentenza n. 24728/2022 della Cassazione.