Il 27 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 ), che, tra le varie disposizioni, prevede ulteriori misure fiscali e aiuti per i settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati. I settori interessati sono, in particolare:
- parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine;
- commercio di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle;
- turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali;
- discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie;
- spettacolo, cinema e audiovisivo;
- sport.
È stato inoltre istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico il “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio”, con una dotazione di 200 milioni per il 2022.
Attraverso tale fondo saranno riconosciuti contributi a fondo perduto alle imprese che:
- nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro (a tal fine rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021);
- nel 2021 hanno subìto una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. Il decreto specifica che la misura in esame si applica nei confronti dei soggetti che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Alla data di presentazione della domanda l’impresa richiedente dev’essere in possesso dei seguenti requisiti:
– avere sede legale od operativa in Italia;
– risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività di cui sopra;
– non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– non essere già “in difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019;
– non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
L’istanza dovrà essere presentata al Mise entro i termini che saranno stabiliti con apposito provvedimento ministeriale.
Sulla base di quanto dispone il Decreto-Legge, il contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021, e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:
AMMONTARE dei RICAVI 2019 | MISURA del CONTRIBUTO |
Fino a euro 400.000 | 60% |
Da euro 400.000 a 1.000.000 | 50% |
Da euro 1.000.000 a 2.000.000 | 40% |
Tra le varie disposizioni si segnala inoltre che è stata modificata la disciplina per la cessione del credito d’imposta o sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi. In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante il beneficiario potrà optare:
- per uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma “senza facoltà di successiva cessione”.
La medesima disposizione è prevista per la cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 122, comma 1 , del D.L. n. 34/2020, riconosciuti dai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.