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Il D.L. 19 del 25 marzo 2020 inasprisce le sanzioni

Data di pubblicazione: 27 Marzo 2020

E’ in vigore da oggi 26 marzo 2020 il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 contenente ulteriori restrizioni e sanzioni più severe finalizzate al contenimento del virus Covid-19.

Fatte salve le conseguenze sotto il profilo penale, la violazione di tali misure sarà punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro.

Fino al 25 marzo, in caso di denuncia per violazioni del divieto di spostamento, scatta l’obbligo di pagare una multa di 200 euro. Il decreto, che ha valore retroattivo, prevede infatti che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente al 26 marzo 2020, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Nei casi di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per violazioni reiterate della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il decreto ha inoltre inasprito le sanzioni per i comportamenti contro la salute pubblica di chi viola la quarantena pur essendo positivo al virus: dalla punizione “con arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire 40.000 a lire 800.000” si passa a “arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000”.

Si prevede anche la possibilità che, in determinate aree o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, vengano adottate le misure indicate nel provvedimento, per una durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Tra le misure indicate, segnaliamo:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il decreto disciplina infine i rapporti tra Governo ed enti locali stabilendo che, in attesa dell’adozione dei D.P.C.M. da parte del Governo, e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. E’ invece esclusa per i Sindaci la possibilità di adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.

Le ordinanze adottate nei giorni scorsi rimarranno in vigore per altri 10 giorni.

Studio Mario Rossi e Associati

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