Il Consiglio Superiore della Magistratura nell’udienza del 3 giugno 2020, ha approvato all’unanimità la proposta della Settima Commissione (rel. dott.ssa Dal Moro – dott. Pepe) riguardante le linee guida per “L’organizzazione del settore delle procedure esecutive e concorsuali nella “fase 2″ dell’emergenza COVID-19.”.
Il documento ricorda che il legislatore ha delineato – nel periodo che va dal 9 marzo al 31 luglio 2020 – due diverse fasi:
- nella prima fase – dal 9 marzo all’11 maggio 2020 – allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale e di limitare il propagarsi dell’epidemia, ha previsto per il settore civile il rinvio d’ufficio delle udienze a data successiva all’11 maggio 2020 e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili;
- nella seconda fase – dal 12 maggio al 31 luglio 2020 – ha previsto che l’estensione e le modalità di svolgimento dell’attività giurisdizionale saranno, in concreto, determinate dalle indicazioni fornite dai dirigenti dei singoli uffici, d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti, sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti e le altre istituzioni specificate.
In questa seconda fase il CSM ritiene possibile, per non dire auspicabile, pur nel rispetto delle prescrizioni connesse alle esigenze sanitarie, trattare le procedure concorsuali e le procedure esecutive immobiliari, così da agevolare la loro definizione e garantire la posizione del debitore.
Di più: “per evitare che si prolunghi eccessivamente l’immobilizzazione delle risorse oggetto delle procedure esecutive e concorsuali, con un ulteriore aggravio per la situazione economica del Paese, è opportuno che si adottino le misure organizzative necessarie a far sì che vengano immesse nel circuito economico le somme liquide già realizzate e che, al contempo, venga garantita un’efficace ripresa dell’attività liquidatoria, ove consentito dalla normativa, con modalità che tutelino in ogni caso l’interesse convergente del debitore e dei creditori al corretto realizzo dei valori dei beni.”
A parere del CSM appare importante consentire la rapida definizione della fase distributiva del ricavato, introducendo soluzioni organizzative che assicurino una reale accelerazione, riattivare tempestivamente le operazioni liquidatorie, ove consentito dalla legge e nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei soggetti interessati alle procedure, semplificare i procedimenti e realizzare, anche in questa fase, un efficace e costante monitoraggio delle procedure, salvaguardando trasparenza e competitività del mercato, incolumità individuale e salute pubblica.
Al contempo, la situazione di emergenza suggerisce, sotto il profilo più strettamente operativo, un’implementazione dei processi, già in atto, di digitalizzazione delle attività e di ricorso alle metodologie telematiche.
Poste queste premesse, il CSM ha disposto la trasmissione delle linee guida ai Presidenti dei Tribunali, rivolgendosi in particolare ai magistrati che trattano le materie delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali, ai quali estende le seguenti considerazioni:
1. Procedure esecutive
Il CSM invita i Giudici delle Esecuzioni ad operare interventi atti a far ripartire in sicurezza l’espropriazione forzata immobiliare sulla base della situazione locale, nonchè della consistenza del personale di cancelleria, garantendo, altresì, i diritti che la legge assicura alla parte esecutata.
Ed in particolare, tenuto conto della funzione pratica dell’esecuzione immobiliare, consistente nella trasformazione del bene pignorato in denaro al fine di soddisfare con esso i creditori, invita a provvedere alla pronta distribuzione di tutte le somme già disponibili nelle varie procedure esecutive pendenti.
“In tal modo, oltre a definire celermente un gran numero di procedure, si otterrà l’effetto, oggi quanto mai necessario, di immettere liquidità nel sistema, sovvenire i creditori ed evitare al debitore l’aggravamento della propria posizione debitoria (in considerazione del maturare degli interessi) a causa del decorso del tempo e, ove possibile, restituire allo stesso il residuo.”
Le linee guida del CSM(1) suggeriscono pertanto, al fine di raggiungere l’obiettivo:
- di effettuare una precisa ricognizione delle somme giacenti su conti delle varie procedure esecutive, a mezzo degli ausiliari del giudice, dell’Istituto tesoriere o della cancelleria;
- di procedere a predisporre i progetti di distribuzione delle somme, anche parziali, delegando al professionista anche l’udienza di approvazione del progetto di distribuzione, in forza del disposto degli artt. 596 e 598 c.p.c. che permettono di disporre la formazione, discussione ed approvazione del progetto di distribuzione avanti al professionista delegato.
Nel caso in cui il G.E. scelga di approvare il progetto avanti a sè, il CSM ricorda le possibilità offerte dalla legge di procedere con lo svolgimento di un’udienza mediante collegamento da remoto o con deposito di note scritte.
Viene quindi precisato che la gestione dei successivi mandati di pagamento dovrà avvenire avvalendosi il più possibile della modalità telematica. Alcuni Tribunali, con l’ausilio di operatori informatici, in questo periodo si sono già attrezzati al fine dell’adozione di tale modalità, che riduce le possibilità di contatto e contagio.
2. Procedure concorsuali
Il CSM invita i Giudici Delegati a favorire ed accelerare le operazioni di riparto, parziale e finale, delle liquidità conseguite e precisa: “Occorre evitare, quindi, anche in relazione a tali procedure, che risorse già suscettibili di distribuzione rimangano infruttuosamente depositate sui conti bancari della procedura.”
“A tal fine si raccomanda d’invitare i curatori, i liquidatori ed i commissari straordinari, salve le opportune valutazioni connesse alle peculiarità del caso concreto, a provvedere senza indugio al deposito dei progetti di ripartizione di tutte le somme disponibili, con riserva unicamente di quelle occorrenti per gli accantonamenti di legge e per le spese di procedura.”
Prosegue quindi il documento: “Per il raggiungimento di tale obiettivo andranno sollecitati tutti gli adempimenti possibili propedeutici ai riparti, quali la derelizione di beni ormai non liquidabili e di crediti non esigibili, i rendiconti, le istanze di liquidazione di acconti e/o compensi.”
Anche in questo caso viene consigliato, per l’esecuzione in concreto del riparto, l’utilizzo di modalità esclusivamente telematiche per la gestione dei mandati di pagamento, sia da parte del giudice che da parte della cancelleria.
Note:
(1) che richiamano anche la delibera del CSM dell’11 ottobre 2017 in materia di “Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – Linee guida”.