Il 19 marzo 2021 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il tanto atteso “Decreto Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70/2021 del 23 marzo 2021. Il Decreto contiene misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia da Covid-19.
Tra le principali misure è previsto il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica. In particolare sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Non è previsto alcun riferimento all’attività esercitata (codici ATECO). Il contributo è previsto anche per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato dei “minimi” o “forfettari” e per le ASD se titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del Decreto.
L’Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 77923/2021 del 23 marzo 2021 tramite cui ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza. Le istanze potranno essere presentate a partire dal 30 marzo ed entro il termine ultimo del 28 maggio 2021. La trasmissione dell’istanza potrà avvenire esclusivamente in via telematica tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia Entrate. L’invio potrà avvenire anche tramite intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale” dell’Agenzia Entrate, o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato tramite autodichiarazione presente nel modello.
I soggetti interessati sono quelli titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:
- svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioninel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019 per i “solari”) oppure,
- producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.
Il contributo non spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Il contributo è previsto anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento delle attività commerciali.
La condizione per accedere al contributo è che l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. Rileva la data di effettuazione delle operazioni.
Per i soggetti che hanno aperto la propria posizione IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.
Per il calcolo del contributo si applica una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi 2020:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 100mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 da 100 mila a 400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Ai fini della determinazione del fatturato medio mensile occorre prendere in considerazione, indipendentemente dal regime contabile utilizzato:
- tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020 (nel caso di fatturazione differita si presti attenzione al fatto che rileva la data di effettuazione – es. DDT – e non la data fattura);
- le note di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi al netto dell’IVA delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020 (per i soggetti in ventilazione, tuttavia, come meglio specificato nel seguito, è anche possibile considerare i valori “al lordo”);
- occorre considerare nel “fatturato” anche le operazioni relative a cessioni di beni ammortizzabili.
Per quanto riguarda particolari regimi di determinazione dell’imposta, che potrebbero rendere complessa la determinazione degli importi di fatturato al netto dell’IVA, vengono confermate le semplificazioni già a suo tempo concesse in sede di CFP “Rilancio” (art. 25 D.L. n. 34/2020). Pertanto, nel caso di operazioni effettuate in regime di ventilazione, operazioni con applicazione del regime del margine, operazioni effettuate da agenzie di viaggio, l’importo del fatturato può essere riportato al lordo dell’IVA. Se si opta per questa impostazione, il criterio deve essere mantenuto sia per il 2019 che per il 2020. |
Per l’individuazione dell’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno 2019, i righi del modello Redditi cui fare riferimento sono i seguenti:
- RS116 per le PF e le Società di persone in contabilità ordinaria;
- RG2, col. 2 per le PF e col. 5 per le Società di persone in contabilità semplificata;
- LM2 per i soggetti “minimi” e da LM22 a LM27, col. 3 per i soggetti in regime “forfettario”;
- RE2, col. 2 per i professionisti;
- RS107, col 2 per le società di capitali.
- RS11, RG2 col. 7, RG4 col. 2, RC1 o RE1 per gli ENC ed equiparati n base al regime contabile adottato.
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.
Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovranno considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020 (ma entro il 23 marzo 2021), l’importo riconosciuto ammonta a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.
Il sostegno potrà essere erogato sotto forma di contributo oppure attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione F24.
L’amministrazione finanziaria effettuerà dei controlli incrociati con i dati già presenti in Anagrafe tributaria. Se i controlli saranno superati verrà accolta la richiesta. L’accoglimento o meno della domanda, con i relativi motivi di scarto, saranno disponibili nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi – Contributo a fondo perduto.
A meno che non sia già intervenuto il mandato a pagamento è possibile presentare una nuova istanza, sostitutiva della precedente; se il mandato di pagamento è intervenuto è possibile presentare solo istanza di rinuncia (anche oltre il termine ultimo del 28 maggio 2021).
In termini di sanzioni e controlli si applica l’art. 25, commi da 9 a 14, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).
L’Agenzia Entrate ha pubblicato anche la Guida sul Contributo a fondo perduto del decreto “sostegni”.