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Il contribuente dichiarato fallito può impugnare l’atto impositivo

Data di pubblicazione: 12 Giugno 2024

La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la Sentenza n. 11351 del 29 aprile 2024, ha affermato il principio di diritto secondo il quale in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull’assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest’ultimo in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it

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