La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la Sentenza n. 11351 del 29 aprile 2024, ha affermato il principio di diritto secondo il quale in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull’assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest’ultimo in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo.