Mentre il perfezionamento del delitto relativo alla frode informatica avviene con l’incasso delle somme, infatti, con la percezione del denaro si consegue l’ingiusto profitto.
Far transitare i soldi di altri sui propri conti correnti è un’attività ulteriore e successiva rispetto alla frode vera e propria e, mancando il concorso alla realizzazione del reato presupposto, i titolari del conto corrente commettono il reato di riciclaggio. Lo precisa la Corte di cassazione, con la sentenza n. n. 29346 del 6 luglio 2023.