Tanto più quando il contribuente opta per l’applicazione di una tassazione non ordinaria che presuppone la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge per fruirne.
Cancellata la sentenza della Commissione tributaria regionale che, al fine di consentire al contribuente di usufruire di un regime fiscale agevolativo, ha erroneamente ritenuto equipollente un comportamento concludente a una dichiarazione dei redditi espressa. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 547 dell’11 gennaio 2022.