Con Sentenza n. 23 del 23 febbraio 2024 il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito che l’ottenimento, da parte dell’avvocato, di incarichi mediante agenti o procacciatori, specie se acquisiti in cambio di una percentuale sui compensi o di altri vantaggi, costituisce violazione dell’art. 37 del Codice deontologico forense (Divieto di accaparramento di clientela).