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I volontari nella riforma del Terzo settore

Data di pubblicazione: 10 Febbraio 2021

Nel contesto della riforma del Terzo settore, capitanata dal D.Lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), particolare rilevanza assume la figura del volontario. Chi sono i volontari? Per quali tipologie di enti del Terzo settore sono necessarie le figure dei volontari e quali sono gli adempimenti connessi alla figura del volontario?

I volontari sono definiti dall’articolo 17 del codice del terzo settore.

Leggiamo quindi al comma 1 dell’art. 17 che gli enti del Terzo settore (ETS) possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Appare quindi da una primissima lettura che la presenza dei volontari non sia obbligatoria per il funzionamento di un ETS generico, ma che ne sia una facoltà. Ciò è vero appunto per gli ETS generici, cioè quegli enti del terzo settore non derogati da norme specifiche sui volontari. Infatti, se l’ETS assume la forma di Associazione di promozione sociale (APS) o di Organizzazione di Volontariato (ODV), rispettivamente agli articoli 35 e 32 del Codice, troviamo che tali enti si avvalgono, per il raggiungimento della propria attività di interesse generale, in modo prevalente dell’attività dei volontari.

Ciò significa che se per un ETS generico il volontario è una figura non indispensabile, lo è invece per APS e ODV.

Il Codice non si ferma qui e, nel definire le modalità e i limiti di erogazione di stipendi e compensi negli enti APS e ODV, afferma che tali enti possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari (o al 5% del numero dei soci). C’è quindi un limite quantitativo al numero dei lavoratori impiegati da APS e ODV, che fa riferimento al numero dei volontari impiegati.

Va da sé che per APS e ODV, il ricorso ai volontari sia fondamentale per il funzionamento dell’attività dell’ente, pena la perdita dei requisiti APS/ODV e la ricollocazione in un’altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La definizione tecnica di volontario sta però nell’art. 17 comma 2, laddove si definisce il volontario come una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Sul punto, è stato chiarito dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con specifica nota del 09/07/2020, che si considera volontario non solo chi svolge l’attività di interesse generale, ma anche chi è investito della titolarità di una carica sociale (nel consiglio direttivo) di un ETS, ovviamente senza la percezione di un compenso (peraltro vietato, nel caso di ETS che assuma la forma di ODV).

Infatti, l’attività del volontario, si legge al comma 3 dell’art. 17, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario diretto della prestazione. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo, probabilmente da definire con apposito regolamento. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Attenzione, il comma 1 dell’art. 17 tiene a specificare che l’attività prestata dal volontario deve essere non occasionale, inoltre, ai sensi del comma 6, non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Ancora, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Banalmente: un volontario non può essere contemporaneamente anche lavoratore dipendente dell’ente per il quale presta la sua attività.
 

Adempimenti connessi alla presenza di volontari nell’ETS:

  1. Assicurazione obbligatoria (art. 18 del Codice del Terzo settore): gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
  2. Libro dei volontari (art. 17 comma 1 del Codice del Terzo settore): gli enti del Terzo settore (ETS) possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Autore: Dott. Ellis Bottazzo

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