La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con Sentenza n. 1506/3 del 23 maggio 2023, ha chiarito che un ente sportivo che adotta il “tariffario” per i servizi offerti ha natura commerciale.
Tale circostanza, è stato precisato nella sentenza, prova chiaramente la gestione dell’attività associativa secondo una logica imprenditoriale, in quanto finalizzata a offrire ai propri associati specifiche prestazioni dietro corrispettivo variabile a seconda del servizio offerto.