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Gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative

Data di pubblicazione: 24 Marzo 2020

Con la Circolare del 23 marzo il Ministero degli Interni fornisce alcuni chiarimenti in relazione agli spostamenti per comprovate esigenze lavorative.

Innanzitutto ricorda che le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile e che la attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all’art. 1, punto 7, del d.P.C.M. 11 marzo 2020.

Con riferimento specifico agli spostamenti delle persone ricorda il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano.
Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia. Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione – inizialmente prevista per alcuni specifici ambiti territoriali ed estesa all’intero territorio nazionale dall’art. 1, comma 1 del d.P.C.M. 9 marzo 2020 – resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma secondo la Circolare del Ministero degli Interni, va pertanto letta in combinato disposto con l’art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo d.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti fra comuni diversi.
Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della ratio ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.
Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

In considerazione di quanto riportato dalla circolare, evidenziamo come la sospensione dell’attività produttiva, non faccia venir meno una serie di obblighi legali quali per esempio quelli fiscali e quelli previdenziali. Pur se con l’attività produttiva sospesa, le aziende, per esempio, dovranno continuare ad emettere le fatture secondo gli ordinari termini fiscali, trasmetterli allo SdI (in caso di fatture elettroniche), aggiornare la contabilità, anche per gestire correttamente le ritenute dei lavoratori autonomi, elaborare le buste paghe ed effettuare i relativi versamenti.

Sono tutte attività che in molti casi non possono essere organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile, al pari di quelle attività professionali che, infatti, non sono state interessate dall’obbligo di sospensione assoluto.

Gli spostamenti del titolare dell’azienda o di un suo collaboratore, da casa al luogo sede dell’attività e degli uffici amministrativi, anche se in altro comune, per svolgere pratiche amministrative, fiscali, previdenziali, che non possono essere organizzate secondo modalità a distanza, dovranno quindi essere considerati giustificati da “comprovate esigenze lavorative” anche per quelle imprese che non possono attualmente svolgere attività produttiva.

Studio Mario Rossi e Associati

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