Il Garante Privacy ha sanzionato una banca per non aver fornito ad una ex dipendente l’accesso al proprio fascicolo personale per conoscere quali informazioni potevano aver dato origine ad una sanzione disciplinare nei suoi confronti.
La banca, infatti, non aveva dato un adeguato riscontro alla richiesta e aveva fornito solo un elenco incompleto della documentazione raccolta, omettendo alcune informazioni in base alle quali era stata irrogata la sanzione disciplinare.
Solo successivamente all’avvio dell’istruttoria da parte dell’Autorità, l’istituto di credito aveva consegnato all’ex dipendente l’ulteriore documentazione mancante contenuta nel fascicolo.
Il Garante privacy, accogliendo il reclamo presentato dalla donna, ha ribadito che il lavoratore ha diritto di accedere ai propri dati conservati dal datore di lavoro, a prescindere dal motivo della richiesta.
In via generale, ha osservato il Garante, il diritto di accesso al fascicolo personale ha lo scopo di permettere all’interessato di avere il controllo sui propri dati personali e di verificarne l’esattezza. Tale diritto, tuttavia, non può essere negato o limitato a secondo della finalità della richiesta.
In base al Regolamento, non è infatti richiesto non è infatti richiesto agli interessati di indicare un motivo o una particolare esigenza per giustificare le proprie richieste di esercizio dei diritti, né il titolare del trattamento può verificare i motivi della richiesta.