Con Interpello n. 3 del 12 giugno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna, ha fornito chiarimenti in merito alle ore di frequenza obbligatoria per i partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), art. 37, co. 11, del Dl 81/2008).
In particolare, il Ministero ha ribadito quanto previsto dal citato art. 37, ossia che:
- “la durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”;
- “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.