Con Messaggio n. 2802 del 2 agosto l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, specificando le prerogative per gli iscritti cessati dal servizio senza diritto a pensione, noti come “assicurati”.
L’Istituto precisa che per i cessati prima del 31 luglio 2010, la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa rimane possibile, in rispetto con le normative vigenti al momento. Questo processo avviene automaticamente al termine del rapporto di lavoro senza conseguimento del diritto a pensione, salvo che l’assicurato abbia già maturato l’anzianità contributiva minima necessaria per la pensione di vecchiaia.
Per le Casse come la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), la Cassa Pensioni Sanitari (CPS), la Cassa Pensioni Insegnanti (CPI) e la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG), la costituzione della posizione assicurativa nel Fondo è attivabile solo su richiesta dell’interessato.
Nel Messaggio vengono inoltre descritti i processi per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, sottolineando che le domande devono rispettare i requisiti di iscrizione e contribuzione previsti dalla legge.