L’Agenzia Entrate, con la risposta 472 del 30 novembre 2023, il relazione al trattamento fiscale del differenziale tra le somme impiegate per acquisire crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi e il valore nominale degli stessi utilizzabile in compensazione conseguito al di fuori del reddito d’impresa, ha chiarito che “in assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all’eventuale differenziale positivo tra l’importo nominale del credito e il prezzo di acquisto dello stesso, e stante la non riconducibilità di tale differenziale in una delle categorie reddituali previste dal TUIR, si ritiene che detto acquisto non genera, in linea di principio, reddito imponibile“.